Sez. 6, Sentenza n. 3504 del 03/11/1999 Cc. (dep. 12/01/2000) Rv. 216329 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Diverso modo di operatività della sospensione nelle differenti ipotesi di cui all'art. 304 cod. pen. - Individuazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'istituto della sospensione di cui all'art. 304 cod. proc. pen. opera all'interno delle singole fasi, posto che le cause che possono determinarla sono strettamente connesse all'evoluzione delle fasi stesse. Nella concreta operatività, tuttavia, la sospensione si atteggia diversamente in relazione alle cause che la determinano: nelle ipotesi di cui al primo comma, lett. a) e b), dell'art. 304 cod. proc. pen. la sospensione dà avvio a un periodo di non decorrenza dei termini di custodia cautelare, i quali riprendono a decorrere quando la causa di sospensione è venuta meno; nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen., invece, se la valutazione circa la particolare complessità del dibattimento deve avvenire, nell'ambito della fase del giudizio, prima della scadenza della durata della custodia, la concreta operatività della sospensione è subordinata al verificarsi della condizione che la fase del giudizio non si concluda entro il termine fisiologico di durata della custodia cautelare, con l'effetto che la sospensione si risolve in un allungamento dei termini di custodia relativi alla fase.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)