Sez. 3 - , Sentenza n. 23140 del 26/03/2019 Ud. (dep. 27/05/2019) Rv. 276755 - 04
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per vizi della motivazione - Poteri e obblighi del giudice di rinvio - Giudicato progressivo - Capi e punti della sentenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un diverso percorso argomentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità con l'unico limite della formazione del giudicato progressivo su un capo della decisione.(Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha precisato che, dopo la sentenza di annullamento per vizio di motivazione, la Corte di merito in sede di rinvio legittimamente può occuparsi di addebiti di colpa specifica non esaminati nella decisione del giudice di legittimità e non coperti dal giudicato progressivo, poiché relativi a meri punti e non a capi della sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)