Sez. 3, Sentenza n. 19148 del 29/09/2005 (Rv. 584178 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Ammissibilità - Condizioni e limiti - Impossibilità o rilevante difficoltà assoluta di esatta determinazione dell'ammontare del danno - Sufficienza - Valutazione equitativa - Modalità - Considerazione globale delle esigenze processuali - Sufficienza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Incorre in violazione dell'art. 1226 cod. civ. ed in vizio logico di motivazione la sentenza che dopo aver accertato, in relazione alle particolarità della fattispecie, l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare respinga la domanda sul mero rilievo che le prove fornite non sono sufficientemente precise, anzichè procedere alla liquidazione equitativa, tenuto conto che nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, relativa all'indebita percezione di aiuti comunitari per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, la S.C., in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto dell'ente erogante a recuperare la parte di contributi elargiti indebitamente quale frutto di frode, ma aveva affermato l'impossibilità di quantificare il danno sofferto a causa dell'insufficiente precisazione della pretesa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)