diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5375 del 05/04/2003 (Rv. 561930 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Ammissibilità - Condizioni e limiti - Onere probatorio del pregiudizio subito - Spettanza al danneggiato.
Stato
decisa il 2003-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561930-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)