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Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 27/06/1972 (Rv. 359491 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359491-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio per il riconoscimento del danno derivante da fatto illecito, quando la parte abbia richiesto il riconoscimento del danno e la sua liquidazione, non puo il giudice, per il combinato disposto degli artt 112 e 278 cod proc civ, scindere il giudizio sull'an debeatur da quello sul quantum, ma deve decidere sulla domanda anche in ordine a questo. (V 589'70, mass n 345701; 279'70, mass n 345142).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)