Sez. F, Sentenza n. 29344 del 10/08/2006 Cc. (dep. 18/08/2006) Rv. 234371 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. - Modalità di computo - Principio generale di cui all'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen. - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di misure cautelari personali, il termine di giorni dieci, di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., entro il quale il Tribunale del riesame deve pronunciare la propria decisione, va computato in base alla regola generale fissata dall'art. 172 cod. proc. pen., per la quale il "dies a quo" non si computa, atteso che manca in questa ipotesi una specifica deroga alla citata regola generale e che trattasi di un termine processuale ordinario non incidente sullo stato di custodia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)