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Sez. 2, Sentenza n. 2480 del 14/06/1977 (Rv. 386191 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - DESTINATARIO IRREPERIBILE PRESSO LA SUA NUOVA ABITAZIONE - RIPETIZIONE DELLA NOTIFICA A PERSONA IRREPERIBILE - OBBLIGATORIETA - NOTIFICAZIONE PRESSO LA PRECEDENTE RESIDENZA - INVALIDITA - INOPPONIBILITA DEL TRASFERIMENTO SENZA LE PRESCRITTE ANNOTAZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386191-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - DESTINATARIO IRREPERIBILE PRESSO LA SUA NUOVA ABITAZIONE - RIPETIZIONE DELLA NOTIFICA A PERSONA IRREPERIBILE - OBBLIGATORIETA - NOTIFICAZIONE PRESSO LA PRECEDENTE RESIDENZA - INVALIDITA - INOPPONIBILITA DEL TRASFERIMENTO SENZA LE PRESCRITTE ANNOTAZIONI - IRRILEVANZA.*

Qualora la notifica di un atto di citazione presso la nuova residenza, stabilita dal destinatario, senza provvedere alla duplice annotazione presso il comune di provenienza e quello di attuale dimora, non e stata eseguita perche il destinatario sia risultato temporaneamente irreperibile presso la nuova abitazione, la notifica stessa deve essere ripetuta in questo stesso luogo con le formalita prescritte per il caso di irreperibilita del destinatario o di rifiuto dell'atto. Ne per sostenere la validita di una seconda notifica eseguita presso la precedente residenza del destinatario, mediante consegna dell'atto a persona con lui non piu convivente, puo invocarsi il principio della inopponibilita ai terzi del trasferimento non risultante dalla suddetta duplice annotazione, in quanto tale principio opera solo a tutela del terzo che non ha avuto sicura conoscenza della residenza effettiva della controparte e non anche a favore di chi, per il solo fatto di aver cercato di notificare lo atto in quest'ultima localita, ha mostrato di essere al corrente dell'avvenuto trasferimento del destinatario. (V 42/73, mass n 361789; (V 1235/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)