Sez. 6, Sentenza n. 9990 del 09/05/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170889 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RINVIO DEGLI ATTI AL P.M. - NATURA COMPOSITA - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RINVIO DEGLI ATTI AL P.M. - NATURA COMPOSITA - EFFETTI.*
Il provvedimento di rinvio degli Atti al P.m., deciso dal giudice di appello per essere il fatto diverso da quello contestato allo imputato, ha natura composita, in quanto per quel che riguarda l'annullamento della sentenza di primo grado ha natura di sentenza ed è ricorribile per Cassazione ex art. 190 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 cost., mentre per la parte concernente la trasmissione ha natura di ordinanza e non è ricorribile. Ne consegue che se l'imputato ricorra solo per quest'ultimo punto il relativo ricorso va dichiarato inammissibile, stanti il principio della tassatività della impugnazione e la sua natura di atto di mero impulso processuale. (V mass n 121291, per quanto valgano; (V mass n 118036, per quanto valgano).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)