Sez. 3, Sentenza n. 50 del 15/01/1971 Ud. (dep. 29/05/1971) Rv. 118036 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - ORDINANZA - SENTENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO CHE RIMETTE GLI ATTI AL PRIMO GIUDICE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA FATTO RITENUTO E FATTO CONTESTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - ORDINANZA - SENTENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO CHE RIMETTE GLI ATTI AL PRIMO GIUDICE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA FATTO RITENUTO E FATTO CONTESTATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il provvedimento di annullamento del giudice di appello, preso ai sensi dell'art 477, ultimo comma, cod proc pen con conseguente rinvio degli Atti al PM, non e ricorribile per Cassazione, per il principio della tassativita delle impugnazioni, in quanto trattasi di provvedimento che ha contenuto meramente processuale ed ordinatorio e che non lede, anzi ripristina, i diritti della difesa, si da non rientrare tra i provvedimenti impugnabili a sensi dell'art 111 della Costituzione. (Conf 109942, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)