Sez. 1, Sentenza n. 8686 del 09/08/1991 (Rv. 473453 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.L.30 gennaio 1979 n.26 convertito in legge 3 aprile 1979 n.950) - In genere | Impresa in amministrazione straordinaria - Commissario liquidatore - Poteri - Possibilità di effettuare pagamenti a creditori prima della ripartizione dell'attivo - Esclusione - Distribuzione di acconti parziali per i crediti ammessi al passivo - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.L.30 gennaio 1979 n.26 convertito in legge 3 aprile 1979 n.950) - In genere
Il commissario liquidatore dell'impresa in amministrazione straordinaria, il quale è tenuto ad inserire i crediti vantati nei confronti dell'impresa nello stato passivo, da formarsi ai sensi dell'art. 209 legge fall., richiamato dall'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95), non può effettuare pagamenti a favore dei creditori prima della ripartizione dell'attivo, salvo la possibilità di distribuire acconti parziali per i crediti ammessi, ai sensi dell'art. 212 legge fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 212, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)