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Sez. 1, Sentenza n. 20259 del 19/09/2006 (Rv. 594145 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Concordato speciale - Interesse pubblico alla continuazione dell'impresa - Pagamento ai creditori - Esclusione dall'attivo di una parte dei beni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Acconti parziali differenziati - Carattere provvisorio - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594145-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di concordato della liquidazione coatta amministrativa, la disciplina integrale dell'istituto dettata all'art. 214 legge fall. e la sua autonomia dal concordato fallimentare attribuiscono all'interesse pubblico il solo potere di scegliere circa la convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa, in quanto i creditori non sono chiamati all'approvazione della proposta, ma ad essi spetta il diritto di presentare opposizione, così provocando il sindacato giurisdizionale sul rispetto del principio della "par condicio creditorum", regola incompatibile con l'eventuale sottrazione di parte dell'attivo alla garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., poiché si tratterebbe di sacrificio senza indennizzo, non giustificabile dall'interesse pubblico alla continuazione dell'impresa; ne consegue che anche gli acconti parziali differenziati, erogabili ai sensi dell'art. 212 legge fall., non possono assumere alcun carattere di stabilità, in quanto la loro natura provvisoria impone il ripristino, con la ripartizione finale, della "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 212, Legge Falliment. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)