Sez. 4 - , Sentenza n. 12399 del 17/01/2019 Ud. (dep. 20/03/2019) Rv. 275358 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Contravvenzione - Proscioglimento per infermità di mente - Misura di sicurezza personale - Applicabilità – Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
In caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermità psichica è illegittima l'applicazione, ai sensi dell'art. 222 cod. pen., della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o di altra misura idonea individuata dal giudice, dovendosi escludere che le modifiche apportate alla disciplina in materia dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/03/2014 num. 52 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/12/2011 num. 211 PENDENTE, Legge 30/05/2014 num. 81 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/02/2012 num. 9 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)