Sez. 6, Sentenza n. 30461 del 22/06/2016 Cc. (dep. 18/07/2016) Rv. 267671 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Ricovero in casa di cura e custodia - Modifiche normative introdotte con il D.L. n. 52 del 2014 - Residualità della misura - Condizioni di applicabilità.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza personali, l'art. 3-ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, modificato con D.L. 31 marzo 2014, n. 52 (coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81) pone il principio di residualità delle misure di sicurezza detentive, cosicchè, accertata la pericolosità sociale secondo i parametri indicati nell'art. 133, comma secondo, cod. pen. - senza, peraltro, tenere conto di quelli indicati al n. 4 del predetto comma (condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo), nè della sola mancanza di programmi terapeutici individuali - , il giudice applica una misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico o in casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi che indicano che ogni altra misura di sicurezza non assicura cure adeguate e non fa fronte alla pericolosità sociale dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2014 num. 52 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/05/2014 num. 81 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)