Sez. 2, Sentenza n. 1502 del 16/02/1994 (Rv. 485335 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Rinunzia al ricorso - In genere | Causa inscindibile - Rinunzia al ricorso di uno solo fra più ricorrenti - Inefficacia - Fattispecie.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Rinunzia al ricorso - In genere
La rinuncia al ricorso per Cassazione di uno solo fra più ricorrenti in causa inscindibile è senza effetto (fattispecie concernente la domanda di riduzione in pristino di un immobile appartenente "pro indiviso" a più soggetti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)