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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 28/04/1982 (Rv. 420511 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - REVOCA - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE - AUTOMATICO DISTACCO DEL MINORE DALLA FAMIGLIA IN CUI È STATO INSERITO E RIAFFIDAMENTO DI GENITORI NATURALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420511-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - REVOCA - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE - AUTOMATICO DISTACCO DEL MINORE DALLA FAMIGLIA IN CUI È STATO INSERITO E RIAFFIDAMENTO DI GENITORI NATURALI - ESCLUSIONE.*

Se nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, emessa nei confronti di un minore da lungo tempo lontano dai genitori ed affidato in via provvisoria ad altra famiglia, risulti accertata l'inesistenza di un effettivo stato di abbandono da parte dei genitori, e debba quindi essere revocata la dichiarazione di adottabilità erroneamente pronunciata, il giudice non potrà per ciò solo disporre il distacco del minore dalla famiglia in cui è stato inserito, ed il suo affidamento ai genitori naturali, dovendo sempre accertare, nell'esigenza dell'inviolabile rispetto della personalità del bambino, se tale distacco, per essersi il minore tanto proficuamente adattato e tanto profondamente affezionato alla famiglia a cui è stato affidato da considerarla ormai come l'unica sua propria, possa avvenire senza grave pregiudizio ed inaccettabili rischi per il suo equilibrio e la sua salute psico-fisica, la sua educazione e il suo avvenire. All'esito di tale indagine, il giudice potrà, in applicazione (estensiva) dell'art. 333 cod. civ., adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse esclusivo del minore, ed eventualmente anche disporre che egli non sia allontanato dalla famiglia affidataria. (V 1065/81, mass n 411611; (V 132/81, mass n 410531; (V 2442/80, mass n 406157; (V 2217/78, mass n 391608; (V 1267/78, mass n 390627; (V 5416/77, mass n 389078; (V 4882/77, mass n 388484; (V 941/77, mass n 384557; (V 3442/73, mass n 367429).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 sexdecies, Cod. Civ. art. 314 duodevicies, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)