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Sez. 1, Sentenza n. 941 del 07/03/1977 (Rv. 384557 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERESSI DELLO ADOTTANDO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384557-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - INTERESSI DELLO ADOTTANDO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'istituto dell'adozione speciale mira a tutelare esclusivamente l'interesse del minore a vedersi assicurata la possibilita di crescere, come figlio, in una famiglia accogliente ed affettuosa. Pertanto, nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita, emessa nei confronti di un minore da lungo tempo lontano dai genitori, e necessario procedere ad un'indagine comparativa fra la situazione che il minore stesso lascerebbe, e quella che troverebbe presso la famiglia di origine, in caso di revoca di detta dichiarazione, con riguardo al solo interesse dell'adottando, nei termini indicati, ed a prescindere da ogni valutazione delle eventuali colpe dei genitori. (V 3442/73, mass n 367429; (V 1306/73, mass n 363917).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)