Sez. 1, Sentenza n. 9630 del 27/09/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166526 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ELEMENTI COSTITUTIVI - CONDOTTA OMISSIVA - DOLO GENERICO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - ELEMENTI COSTITUTIVI - CONDOTTA OMISSIVA - DOLO GENERICO - FATTISPECIE.*
Il delitto contemplato dall'art. 437 cod. pen. è strutturato in due ipotesi di cui una consiste nell'omettere di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'omissione riveste carattere delittuoso quando avviene da parte di chi ha l'Obbligo giuridico di collocare gli impianti apparecchi o segnali (o da parte di chi avrebbe dovuto collocarli per incarico della persona giuridicamente obbligata) e quando si rinvengano la volontà cosciente e libera nonché la intenzione di violare il proprio Obbligo giuridicamente imposto, essendo sufficiente al riguardo, la semplice consapevolezza della omissione e la rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. (nella specie, risultava che l'imputato non aveva ottemperato all'Obbligo di adottare le cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro). (V mass n 164210; (V mass n 145567; (V mass n 145566).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)