diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 890 del 09/04/1984 Cc. (dep. 16/05/1984) Rv. 164210 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - EFFETTI - CONSUMAZIONE DI ALTRI REATI - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164210-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - EFFETTI - CONSUMAZIONE DI ALTRI REATI - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*

Per quanto concerne i reati prodotti dalla violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro il dolo è ravvisabile nella coscienza di non adempiere l'Obbligo giuridico derivante dalle norme suddette, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità dell'ambiente di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)