Sez. 1, Sentenza n. 8051 del 24/06/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155110 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMI POSSEDUTE IURE SUCCESSIONIS - OBBLIGO DI DENUNCIA - SUSSISTENZA - DENUNCIA EFFETTUATA DAL "DE CUIUS" - IRRILEVANZA - RATIO.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMI POSSEDUTE IURE SUCCESSIONIS - OBBLIGO DI DENUNCIA - SUSSISTENZA - DENUNCIA EFFETTUATA DAL "DE CUIUS" - IRRILEVANZA - RATIO.*
L'Obbligo di denuncia della detenzione di un'arma incombe personalmente a carico di tutti coloro che in tempi successivi e distinti hanno la disponibilità dell'arma stessa. Lo scopo, infatti, della norma che tale Obbligo impone è quello di mettere l'autorità locale di polizia in grado di conoscere quante e quali armi si trovino, e in possesso di chi, entro il territorio della propria giurisdizione. (nella specie è stato ritenuto che tale Obbligo incombe anche a chi abbia ereditato un'arma già denunciata dal "de cuius". (V mass n 149482; (V mass n 148857; (V mass n 148839; (V mass n 148838; (Conf mass n 151342; (Conf mass n 148853; (Conf mass n 130264).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)