Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 17/06/1968 (Rv. 334008 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - IDENTITA CON IL DOMICILIO REALE - DANNI - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - DOMICILIO ELETTO PER IL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - IDENTITA CON IL DOMICILIO REALE - DANNI - SUSSISTENZA.*
Per ultimo domicilio del defunto (luogo in cui, a sensi del secondo comma dell'art. 303 cod. proc. civ. puo essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta, entro un anno dalla morte, la notificazione dell'atto di riassunzione) deve intendersi il domicilio reale del defunto e non quello eletto per il giudizio, il quale cessa con il verificarsi degli effetti dell'evento interruttivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)