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Sez. 1, Sentenza n. 6506 del 02/04/2004 (Rv. 571758 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Atto di riassunzione - Notificazione agli eredi della parte defunta - Ultimo domicilio del defunto - Domicilio eletto per il giudizio - Esclusione - Domicilio effettivo.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571758-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Per ultimo domicilio del defunto, luogo in cui, ai sensi del dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione dell'atto di riassunzione puo essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta, entro un anno dalla morte, deve intendersi il domicilio effettivo del defunto e non quello eletto per il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)