Sez. 5, Sentenza n. 1588 del 26/01/2006 (Rv. 590223 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA | Proposizione dell'appello secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 - Notificazione a cura della segreteria - Omissione - Conseguenze - Disposizione transitoria di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Comunicazione alle parti della data di trattazione ad opera della segreteria della commissione tributaria regionale - Effettuazione - Diritto di difesa dell'appellato - Lesione - Configurabilità - Esclusione - Improcedibilità dell'appello e nullità della decisione - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA
In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui l'appello proposto prima della data di insediamento delle nuove commissioni tributarie - avvenuto il primo aprile 1996 - mediante spedizione o consegna del ricorso alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata (artt. 17, comma primo, e 22, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) non sia stato notificato all'appellato a cura della segreteria che l'ha ricevuto ai sensi dell'art. 22, comma quinto, del citato decreto, l'avvenuta comunicazione alle parti della data di trattazione della controversia almeno trenta giorni liberi prima, effettuata dalla segreteria della commissione tributaria regionale in base alla disposizione transitoria di cui all'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come integrato dall'art. 12 del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, in legge 24 ottobre 1996, n. 556, deve ritenersi comunque idonea - stante la facoltà dell'appellato, prevista dallo stesso art. 72, di costituirsi entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, del citato d.lgs. n. 546 del 1992 (e, cioè, fino a venti giorni liberi prima della trattazione) - a scongiurare qualsiasi pregiudizio al suo diritto di difesa e a salvaguardare il principio del contraddittorio, rimanendo di conseguenza escluse l'improcedibilità dell'appello e la nullità della decisione resa sul medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)