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Sez. 5, Sentenza n. 1183 del 30/01/2002 (Rv. 551960 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA | Proposizione secondo la previgente disciplina - Notifica a cura della segreteria della commissione di primo grado - Omissione - Conseguenze - Costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Appello - Ammissibilità - Ordine alla segreteria della commissione tributaria regionale di procedere alla notifica omessa - Necessità - Udienza di trattazione - Nuova fissazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.
Stato
decisa il 2002-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551960-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA

In tema di contenzioso tributario, l'appello proposto, prima dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, secondo la previgente disciplina, con spedizione o consegna del ricorso alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, non seguita dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, della copia del ricorso all'appellato, equivale, secondo la norma transitoria dettata dall'art. 72 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma secondo", ed è quindi idoneo a garantire la regolare costituzione del rapporto processuale. Ne consegue che all'impugnazione, perfezionatasi con il deposito, nessun effetto invalidante può derivare dall'eventuale vizio, o inesistenza giuridica o di fatto, della notificazione, che è adempimento a carico della segreteria della commissione e non può determinare decadenza della parte dai suoi diritti. In tali casi, il giudice d'appello, rilevato il vizio, dovrà disporre per la sua eliminazione, ordinando alla segreteria della stessa commissione regionale di procedere alla notifica omessa, con susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)