Sez. 1, Sentenza n. 3540 del 13/06/1984 (Rv. 435546 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICA DELLA "CAUSA PETENDI" - DEDUZIONE CON I MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ - FORMULAZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - MODIFICA DELLA "CAUSA PETENDI" - DEDUZIONE CON I MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITÀ - FORMULAZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, la modifica della causa petendi, consentita in grado d'appello nei limiti in cui lasci immutati i presupposti di fatto della controversia e non introduca nuovi temi d'indagine, deve essere fatta valere con i motivi del gravame, poiché la deduzione di motivi aggiunti, nella disciplina del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (sia prima che dopo le modificazioni introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), resta possibile soltanto davanti alla commissione di primo grado. (V 3305/80, mass n 407112; (V 5921/78, mass n 395744).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)