Sez. 1, Sentenza n. 9031 del 12/09/1997 (Rv. 507883 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Illegittimità della iscrizione a ruolo ex art. 36 bis d.P.R. n. 636 del 1972 - Deduzione oltre il termine di cui all'art. 19 bis d.P.R. n. 636 del 1972 - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE
L'adozione da parte dell'amministrazione finanziaria della procedura di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nei soli casi tassativamente previsti dalla norma stessa costituisce un obbligo procedimentale la cui violazione comporta un vizio di illegittimità (per violazione di legge) dell'atto di imposizione tributaria, ma non la radicale nullità o inesistenza dell'atto stesso. Pertanto la Commissione Tributaria di primo grado non può rilevare d'ufficio la illegittimità della iscrizione a ruolo per violazione del citato art. 36 bis dedotta dal contribuente oltre i termini di cui all'art. 19 bis, terzo comma, prima parte del d.P.R. n. 636 del 1972, introdotto dall'art. 11 del d.P.R. n. 739 del 1981, che prevede la facoltà di integrazione dei motivi di ricorso fino alla data di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione davanti alla Commissione Tributaria di primo grado, escludendo la possibilità di dedurre motivi nuovi in sede di discussione o nella successiva fase di gravame.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)