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Sez. 4, Sentenza n. 6497 del 09/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272601 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Interrogatorio - Omissione - Conseguenze - Violazione del termine di giorni trenta - Inutilizzabilità dell'interrogatorio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272601-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l'inutilizzabilità dell'atto prevista dall'art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l'imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)