Sez. 4, Sentenza n. 6497 del 09/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272601 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Interrogatorio - Omissione - Conseguenze - Violazione del termine di giorni trenta - Inutilizzabilità dell'interrogatorio - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l'inutilizzabilità dell'atto prevista dall'art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l'imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)