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Sez. 1, Sentenza n. 24062 del 26/05/2009 Ud. (dep. 11/06/2009) Rv. 243916 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Interrogatorio - Omissione - Conseguenze - Violazione del termine di giorni trenta - Inutilizzabilità dell'interrogatorio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243916-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

La dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso espletamento dell'interrogatorio tempestivamente richiesto dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non inficia gli atti procedimentali precedenti, e, pertanto, non richiede il rinnovo dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari. (Fattispecie nella quale, dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, per omissione dell'interrogatorio "ex" art. 415-bis cod. proc. pen., il P.M. aveva notificato nuovo avviso di chiusura delle indagini preliminari, non procedendo ad alcun interrogatorio, in difetto di nuova richiesta; la Corte, in applicazione del principio, ha osservato che correttamente era stata nuovamente dichiarata la nullità del decreto di citazione, conservando validità sia il precedente avviso che la precedente richiesta di interrogatorio, ed ha precisato che l'inutilizzabilità dell'interrogatorio "de quo" reso oltre il trentesimo giorno dalla richiesta è disposta soltanto a carico del P.M., non anche dell'indagato, e che pertanto, nel caso di specie, l'intervenuta decorrenza del termine non rendeva inutile l'espletamento dell'interrogatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)