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Sez. L, Sentenza n. 3955 del 02/07/1982 (Rv. 421907 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - RIFERIMENTO ALLA CARRIERA DI APPARTENENZA - PORTATA - POSSIBILITÀ DI PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - INAMMISSIBILITÀ - PREVISIONE DI TALE PASSAGGIO NEL REGOLAMENTO DELL'ENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421907-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - RIFERIMENTO ALLA CARRIERA DI APPARTENENZA - PORTATA - POSSIBILITÀ DI PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - INAMMISSIBILITÀ - PREVISIONE DI TALE PASSAGGIO NEL REGOLAMENTO DELL'ENTE - IRRILEVANZA.*

Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso in favore degli ex combattenti ed assimilati, dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, opera, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nel limitato ambito della "carriera di appartenenza", la quale, ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo (che non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione), va intesa, negli ordinamenti (nella specie, regolamento del Banco di Napoli) in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, nel senso della "carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi", con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro, a nulla rilevando che tale passaggio sia previsto alla stregua del regolamento dell'ente, giacché lo sbarramento è creato dalla stessa legge in considerazione della generale e normale separazione di tali gruppi fra loro. (Conf 5929/81, mass n 416696; (Conf 6558/81, mass n 417399; (Conf 1610/80, mass n 405189).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)