Sez. L, Sentenza n. 5929 del 09/11/1981 (Rv. 416696 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA O DELLA CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA O DELLA CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, prevede, fra l'altro, la possibilità di conferimento, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, della qualifica superiore a quella posseduta al momento della cessazione del servizio, ed il secondo comma dell'art. 3 della successiva legge 9 ottobre 1971 n. 824 (contenente norme di attuazione modificazione e integrazione della legge n. 336 del 1970) prescrive - senza contrastare con gli artt. 3 e 36 cost. - che, negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. Pertanto, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle richiamate Disposizioni, i dipendenti del Banco di Napoli - il cui regolamento prevede per il personale la distinzione suddetta - hanno diritto al conferimento della qualifica superiore nell'ambito del gruppo (o categoria) cui appartengono, con esclusione del passaggio da un gruppo all'altro, a nulla rilevando che, alla stregua del regolamento, sia previsto tale passaggio, dal momento che lo sbarramento è creato dalla stessa legge, in considerazione della generale e normale separazione di tali gruppi fra loro. (Conf 1610/80, mass n 405189; (Conf 1607/80, mass n 405187; (Conf 1958/77, mass n 385685).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)