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Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024 (Rv. 669969-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Carenze organizzative in relazione a norme emanate a tutela degli investitori - Autorità competente ad irrogare le sanzioni - Consob - Ripercussione di tali carenze sulla commissione di condotte abusive nei confronti dei consumatori - Irrilevanza - Competenza dell’AGCM all’irrogazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669969-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri relativi alla sfera organizzativa, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, si applicano le norme contenute nel T.U.F. con competenza sanzionatoria della Consob, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F, e non dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)