Sez. 2 - , Sentenza n. 21017 del 06/08/2019 (Rv. 655192 - 01)
BORSA - IN GENERE | Consob - Ricezione delle risultanze delle ispezioni della Banca d'Italia - Utilizzabilità di queste al fine di irrogare sanzioni - Ammissibilità - Necessità di nuovi accertamenti - Esclusione - Fondamento.
BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la Consob, al fine dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, può utilizzare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 10 del TUF, nella versione applicabile "ratione temporis", gli esiti della verifica ispettiva svolta dalla Banca d'Italia che le sono stati comunicati, senza dover necessariamente svolgere in via autonoma nuovi accertamenti, ben potendo ciascuno dei predetti soggetti vigilanti far le veci dell'altro, stante la necessità di evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive funzioni e di ridurre al minimo gli oneri su di essi gravanti, in ottemperanza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione implicante cooperazione e scambio di informazioni rilevanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)