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Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 14/03/2001 (Rv. 544765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Poteri del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La legittimazione ad agire e contraddire nel giudizio, quale condizione dell'azione, va intesa come diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale; il controllo del giudice, pertanto, per verificare la sussistenza della predetta condizione, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla. (Nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda proposta nei confronti di uno dei convenuti per essere estraneo al rapporto di mediazione, non avendo conferito l'incarico per cui è causa, la S.C., nel confermare la decisione, ha formulato il suespresso principio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)