Sez. 5, Sentenza n. 991 del 21/01/2015 (Rv. 634152 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Spedizione - Art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione di normale recapito a cura del servizio postale universale - Mancato recapito - Onere della prova a carico della parte pubblica - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non richiede l'inoltro con avviso di ricevimento della dichiarazione dei redditi, ma la semplice spedizione mediante raccomandata, ricollegandone l'avvenuta presentazione alla ricevuta postale di spedizione e non alla ricezione del relativo plico. Ne consegue che, stante la presunzione di normale recapito a cura del servizio postale universale, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso opportune ricerche anche postali, che il mancato recapito è dovuto a cause imputabili al mittente, non essendo sufficiente il mero dato dell'assenza della dichiarazione nella banca dati dell'anagrafe tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)