Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017 (Rv. 645929 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Atto di impugnazione - Notificazione presso il domicilio precedentemente eletto dal difensore di controparte e successivamente mutato - Tutela dell'affidamento del ricorrente - Condizioni - Effetti - Tardività - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
Quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)