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Sez. 5, Sentenza n. 10620 del 11/10/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156041 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - AMNISTIA - DECLARATORIA IMMEDIATA - PREVALENZA SULL'ASSOLUZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI FORMULA PIENA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156041-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - AMNISTIA - DECLARATORIA IMMEDIATA - PREVALENZA SULL'ASSOLUZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI FORMULA PIENA - ILLEGITTIMITÀ.*

In caso di appello dell'imputato, assolto per insufficienza di prove, il quale abbia chiesto l'assoluzione con formula piena, il giudice di secondo grado può decidere con sentenza predibattimentale in camera di consiglio, applicando la sopravvenuta amnistia, soltanto se motivatamente abbia escluso l'evidenza della prova. Infatti, l'intervento della causa estintiva del reato arresta l'attività pratica di raccolta delle prove, ma non l'attività di ordine logico del giudice, pur limitata all'ambito del materiale probatorio già acquisito. (Conf mass n 145043, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)