Sez. 5, Sentenza n. 825 del 15/11/1983 Ud. (dep. 02/02/1984) Rv. 162446 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO - DECLARATORIA DI AMNISTIA - PRONUNCIATA IN APPELLO - INSUSSISTENZA DI CAUSA POZIORE DI PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO - DECLARATORIA DI AMNISTIA - PRONUNCIATA IN APPELLO - INSUSSISTENZA DI CAUSA POZIORE DI PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudice d'appello quando, in riforma di una sentenza di condanna impugnata dall'imputato, dichiari l'Estinzione del reato per amnistia, non ha Obbligo di esplicita motivazione circa la inesistenza di una causa poziore di proscioglimento nel merito, anche in presenza di specifici motivi di gravame - in tal caso infatti il giudizio di colpevolezza già pronunziato dal giudice di primo grado (per il principio della integrazione delle motivazioni delle due sentenze) risulta implicitamente confermato. (V mass n 158533; (V mass n 156041; (V mass n 154717; (V mass n 153233).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)