Sez. 5 - , Sentenza n. 35154 del 18/11/2021 (Rv. 663038 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale - Soggezione ad imposizione diretta - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
I contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e pertanto sono sottratti ad imposizione diretta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1986 num. 833 art. 3 com. 1, Legge 06/02/1987 num. 18, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)