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Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 19/02/1997 (Rv. 502555 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Limitazioni ex art. 1417 cod. civ. - Funzione - Rinuncia tacita alle stesse ad opera delle parti interessate - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502555-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

Le limitazioni stabilite dall'art. 1417 cod. civ. alla prova testimoniale della simulazione sono dirette all'esclusiva tutela degli interessi privati e possono formare oggetto di rinuncia anche tacita delle parti interessate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)