Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 19/02/1997 (Rv. 502555 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Limitazioni ex art. 1417 cod. civ. - Funzione - Rinuncia tacita alle stesse ad opera delle parti interessate - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Le limitazioni stabilite dall'art. 1417 cod. civ. alla prova testimoniale della simulazione sono dirette all'esclusiva tutela degli interessi privati e possono formare oggetto di rinuncia anche tacita delle parti interessate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)