Sez. 2, Sentenza n. 4428 del 07/07/1986 (Rv. 447187 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - NEI RAPPORTI TRA LE PARTI - LIMITI EX ART. 1417 COD. CIV. - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALI - NEI RAPPORTI TRA LE PARTI - LIMITI EX ART. 1417 COD. CIV. - RINUNCIA TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di simulazione i limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. all'ammissibilità della prova per testimoni e a quella per presunzioni nei rapporti tra le parti, sono diretti a esclusiva tutela degli interessi privati, e, pertanto, possono formare oggetto di rinuncia, anche tacita, della parte interessata. Tuttavia, al fine della sussistenza di tale rinuncia, occorre che dalla condotta dell'interessato possa desumersi con assoluta certezza l'intenzione del medesimo a non opporsi alla assunzione dei mezzi istruttori vietati. (V 3349/75, mass n 377486; (V 1487/73, mass n 364239).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)