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Sez. L, Sentenza n. 1496 del 06/03/1986 (Rv. 444875 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444875-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

L'inosservanza da parte dell'imprenditore dell'Obbligo di assunzione posto dalla legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio conferisce al lavoratore avviato il diritto all'integrale risarcimento del danno derivato dalla mancata assunzione, danno che deve essere commisurato a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha risentito durante l'intero periodo di durata dell'inosservanza dell'Obbligo e che è costituito normalmente dalle utilità economiche che il lavoratore medesimo avrebbe conseguito dall'assunzione, ossia i salari o gli stipendi che gli sarebbero stati corrisposti, che possono essere calcolati, in Mancanza di altri elementi, sulla base della retribuzione dovuta in relazione alla qualifica e al livello più basso della contrattazione collettiva. (V 3990/85, mass n 441508; (V 154/82, mass n 417836).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)