Sez. L, Sentenza n. 154 del 12/01/1982 (Rv. 417836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - INDICAZIONE DEI REQUISITI ATTITUDINALI DEI SOGGETTI - CARATTERE CONDIZIONANTE DEL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE - ESCLUSIONE - DIRITTI DELL'INVALIDO O ASSIMILATO, AVVIATO AL LAVORO - VIOLAZIONE - COSTITUZIONE GIUDIZIALE DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - INDICAZIONE DEI REQUISITI ATTITUDINALI DEI SOGGETTI - CARATTERE CONDIZIONANTE DEL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO COMPETENTE - ESCLUSIONE - DIRITTI DELL'INVALIDO O ASSIMILATO, AVVIATO AL LAVORO - VIOLAZIONE - COSTITUZIONE GIUDIZIALE DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITÀ.*
La richiesta del datore di lavoro, prevista dall'art. 16 della legge 2 aprile 1968 n. 482, costituisce requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione del lavoratore appartenente ad una delle categorie protette ad una azienda, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ma non può condizionare il successivo provvedimento dell'ufficio stesso con eventuali indicazioni in merito a requisiti attitudinali dei soggetti aventi diritto all'assunzione, salvo per il riferimento ad indicazioni relative alle categorie fondamentali di appartenenza dei lavoratori, con la conseguenza che in tale ipotesi sussiste in capo all'invalido (o assimilato) avviato al lavoro, ove vi sia corrispondenza fra la categoria cui egli appartiene (operaio o impiegato) con quella oggetto dell'indicazione stessa, il diritto alla stipulazione del contratto di lavoro, con il correlativo Obbligo del datore di lavoro, che resta sanzionabile in caso di inottemperanza non con la Costituzione giudiziale del rapporto bensì con la condanna al risarcimento del danno. (V 1199/81, mass n 411765).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)