Sez. L, Sentenza n. 16555 del 04/11/2003 (Rv. 567888 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Dipendenti assunti con contratto a tempo parziale - Incompatibilità con l'esercizio delle attività professionali ex art. 241, terzo comma, R.D. n. 383 del 1934 - Sussistenza - Nuova disciplina ex legge n. 554 del 1988 e d.p.c.m. n. 117/ 1989 - Deroghe alla incompatibilità - Ammissibilità - Applicabilità della nuova disciplina con riferimento ai rapporti perfezionatisi nel vigore del sistema previgente - Esclusione - Fondamento - Limitazioni all'esercizio di attività libero professionale - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 4, 35, 38 e 41 Cost. - Manifesta infondatezza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
L'art. 241, terzo comma, del R.D. n. 383 del 1934 fissa un divieto assoluto di svolgere attività libero professionale (nella specie, di geometra) per i dipendenti pubblici, senza che, nel sistema previgente alla legge n. 554 del 1988, possa distinguersi tra prestazione di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, e senza che la possibilità, pur prevista, in presenza di speciali motivi, di autorizzazioni prefettizie allo svolgimento di altre attività possa riguardare l'esercizio della libera professione. Nè la disciplina introdotta dalla citata legge n. 554 del 1988, regolante il rapporto "part time" per i dipendenti di enti pubblici, e dal d.p.c.m. n. 117 del 1989, attuativo della stessa, che rende possibile al dipendente a tempo parziale lo svolgimento di altra attività professionale, può, anche in considerazione degli elementi di rottura che essa apporta rispetto alla normativa previgente, influire sui rapporti perfezionatisi nella vigenza di quella. Le limitazioni previste dal citato arte. 241, terzo comma, del R.D. n. 383 del 1934 in ordine alle possibilità per i dipendenti pubblici di esercitare anche attività libero professionale manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., trattandosi di attività liberamente scelta dal lavoratore e regolarmente retribuita, e conseguentemente non comportano violazione dell'art. 38 Cost.; né esse violano la libertà di iniziativa economica, essendo esse imposte dal legislatore quale garanzia per il buon andamento della P.A., e, quindi, a tutela di interessi generali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241, DPCM 17/03/1989 art. 1, Legge 29/12/1988 num. 554 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)