Sez. U, Sentenza n. 655 del 03/02/1989 (Rv. 461724 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE DI IMPIEGATI PRESSO ENTI PUBBLICI IL CUI ORDINAMENTO VIETI L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE DI IMPIEGATI PRESSO ENTI PUBBLICI IL CUI ORDINAMENTO VIETI L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 241 terzo comma del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 fissa un divieto assoluto di Esercizio della professione a carico dei dipendenti comunali, e, pertanto, è ostativo all'iscrizione dei dipendenti medesimi nell'albo dei Geometri, in quanto l'art. 7 del loro regolamento professionale, di cui al R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, recepisce, quali situazioni d'incompatibilità con l'iscrizione di pubblici impiegati, le ipotesi in cui costoro, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza non possano svolgere attività professionale. Tali principi manifestamente non pongono le citate norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre professioni od ai dipendenti di altri enti pubblici, in considerazione dell'oggettiva diversità dei rispettivi casi, né con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, vertendosi in materia di Disposizioni rivolte ad assicurare esigenze generali e compatibili con le autonomie degli enti territoriali. (V 6728/83, mass n 431440; (V 6726/83, mass n 431438; (V 2067/80, mass n 405720).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 5, Costituzione art. 128, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)