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Sez. 2, Sentenza n. 24813 del 08/10/2008 (Rv. 604656 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) | Disposizioni testamentarie di due soggetti - Identità di contenuto - Volontà di costituire un'unica fondazione quale erede universale - Violazione del divieto del patto successorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604656-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO)

Non ricorre un patto successorio vietato ex artt. 458 e 589 cod. civ. nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un'unica fondazione e a nominarla erede universale, in quanto l'interesse perseguito dai testatori è di natura esclusivamente morale e non è ravvisabile il perseguimento di un vantaggio patrimoniale reciproco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)