Sez. 2, Sentenza n. 24813 del 08/10/2008 (Rv. 604656 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) | Disposizioni testamentarie di due soggetti - Identità di contenuto - Volontà di costituire un'unica fondazione quale erede universale - Violazione del divieto del patto successorio - Esclusione - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO)
Non ricorre un patto successorio vietato ex artt. 458 e 589 cod. civ. nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un'unica fondazione e a nominarla erede universale, in quanto l'interesse perseguito dai testatori è di natura esclusivamente morale e non è ravvisabile il perseguimento di un vantaggio patrimoniale reciproco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)