Sez. 2, Sentenza n. 2623 del 27/04/1982 (Rv. 420478 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 cod. civ., quando le Disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri. (nella specie, si è ravvisato un patto successorio vietato, essendo risultato che ciascuno dei coniugi aveva lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l'altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio). (V 6230/80, mass n 409951; (V 5693/79, mass n 402291; (V 2228/79, mass n 398568; (V 1702/72, mass n 358588).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)