Sez. 1, Sentenza n. 1724 del 19/05/1969 (Rv. 340738 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - SPESE GIUDIZIALI - MESSA A DISPOSIZIONE DEL DANNEGGIATO DELL'INTERO MASSIMALE - SPESE GIUDIZIALI DELL'ASSICURATO PER RESISTERE ALLA PIU AMPIA PRETESA DEL DANNEGGIATO - CARICO DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - SPESE GIUDIZIALI - MESSA A DISPOSIZIONE DEL DANNEGGIATO DELL'INTERO MASSIMALE - SPESE GIUDIZIALI DELL'ASSICURATO PER RESISTERE ALLA PIU AMPIA PRETESA DEL DANNEGGIATO - CARICO DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
Poiche l'art.1917, secondo comma, cod.civ., attribuisce all'assicuratore la facolta di pagare direttamente al terzo danneggiato, deve a maggior ragione ritenersi che l'assicuratore stesso abbia facolta di assolvere le proprie obbligazioni verso l'assicurato mettendo a sua disposizione l'intero massimale. Una volta messo a disposizione dell'assicurato il massimale, poiche esso rappresenta l'intera somma dovuta oltre la quale l'assicuratore non e tenuto a rispondere, non possono porsi a carico di quest'ultimo le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'Azione giudiziaria del danneggiato.(nella specie la somma pretesa del danneggiato superava il capitale assicurato). (V.1306-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)