Sez. 3, Sentenza n. 3715 del 21/12/1971 (Rv. 355497 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - SPESE GIUDIZIALI - RIPARTIZIONE TRA ASSICURATO ED ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - SPESE GIUDIZIALI - RIPARTIZIONE TRA ASSICURATO ED ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
La disciplina del carico delle spese giudiziali tra assicuratore ed assicurato promossa dal combinato disposto degli artt 1917 cod civ e 91 cod proc civ e va cosi distinta: a) spese del giudizio per il risarcimento dei danni, dovute dall'assicurato soccombente al danneggiato: esse costituiscono accessorio della somma liquidata per danni e vanno comprese nella somma assicurativa (massimale di polizza), quale conseguenza diretta dell'attuazione del diritto che l'assicurato ha, a norma dell'art 1917, primo comma cod civ, di essere tenuto indenne di quanto, in dipendenza del fatto accaduto durante l'Assicurazione, deve pagare al terzo. B) spese sostenute per resistere all'Azione del danneggiato contro l'assicurato; sono previste dall'art 1917, comma terzo, cod civ, che le pone a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, o, se la somma dovuta al danneggiato superi la somma assicurata, impone una ripartizione tra assicuratore ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse e cioe in proporzione delle somme che, in ordine al risarcimento del terzo, gravano a carico di ciascuno. C) infine, spese giudiziali sostenute dal danneggiato vittorioso contro l'assicuratore: esse non sono disciplinate dall'art 1917 cod civ, perche derivano dal principio della soccombenza processuale di cui all'art 91 cod proc civ e pertanto non vanno comprese nel massimale dovuto. (V 1724'69, mass n 340738; 961'69, mass n 339387; 390'67, mass n 326297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)