Sez. 1, Sentenza n. 10615 del 25/09/1999 (Rv. 530257 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Procedimenti in camera di consiglio - Ammissione delle prove - Provvedimento collegiale - Necessità - Ammissione con provvedimento del giudice delegato - Mancato espletamento della prova e rimessione delle parti al collegio - Nullità - Configurabilità- Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE
Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti; conseguentemente, non è viziato il provvedimento con cui il giudice delegato, dopo aver ammesso la prova testimoniale dedotta dalle parti, all'udienza fissata per l'assunzione non vi proceda e rimetta le parti innanzi al collegio; infatti, tale provvedimento non si sostanzia in una irrituale revoca dell'ordinanza istruttoria per motivi attinenti alla rilevanza e ammissibilità della prova, ma pone rimedio ad un precedente errore, consentendo il pieno esercizio dei poteri istruttori al giudice collegiale, cui sono attribuiti in via esclusiva e che può pertanto anche ritenere superflue le prove dedotte e in precedenza irritualmente ammesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)