Sez. 1, Sentenza n. 802 del 27/01/1997 (Rv. 502053 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | "Specificità delle circostanze" ed assunzione delle "informazioni del caso" - Portata - Audizione delle parti - Sufficienza - Obbligo aggiuntivo di istruttoria - Configurabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di accertamento giudiziale di paternità o maternità, ancor dopo le modifiche introdotte dalla legge di riforma del diritto di famiglia, peculiare funzione della fase preliminare delineata dall'art. 274 cod. civ., non è quella di accertare la paternità o la maternità, ma quella di riscontrare, con riferimento alle circostanze che la parte deduca ed alle presunzioni ed elementi che facciano apparire verosimile il rapporto, l'eventuale "fumus boni iuris" circa la sua esistenza. Ne consegue che il procedimento preliminare deve essere condotto nel rispetto di tali limiti di cognizione e delle sue proprie finalità, in guisa che l'ammissibilità dell'azione va negata soltanto quando, in mancanza di qualunque serio e concreto elemento che possa porsi in relazione con l'assunto concepimento del figlio naturale, essa non presenti alcuna apprezzabilità di un esito positivo. In tale logica, la locuzione "assunte le informazioni del caso" contenuta nell'art. 274, comma 2, cod. civ., non comporta l'obbligo, per il giudice di merito, di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale, il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo aver sentito le parti, un'inchiesta la cui natura resta integrativa ed eventuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)