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Sez. 1, Sentenza n. 1589 del 03/12/1968 Ud. (dep. 24/04/1969) Rv. 111088 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE -MANCANZA O IMPEDIMENTO DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE -APPLICAZIONE DI ALTRO GIUDICE - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI PRECEDENZA PREVISTO DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NULLITA -ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111088-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE -MANCANZA O IMPEDIMENTO DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE -APPLICAZIONE DI ALTRO GIUDICE - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI PRECEDENZA PREVISTO DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NULLITA -ESCLUSIONE.*

L'inosservanza dell'ordine di precedenza stabilito dagli art.97 e 105 dell'ordinamento giudiziario per la Costituzione di un collegio giudicante i cui componenti siano mancanti o impediti, o la Mancanza di un formale provvedimento di applicazione, non sono causa di nullita del giudizio. Nessuna norma, infatti, prevedetale nullita, ne puo ritenersi violato il n.1 dell'art.185 cod.proc.pen. trattandosi di vizio che non inerisce alla nomina ed alla capacita del giudice.*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)